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La Fraternità San Pio X contesta formalmente, per via di ricorso, il decreto di scomunica del 2 luglio. Roma dovrà presto rispondere in diritto, non solo in pastoralità.
Abbiamo seguito, settimana dopo settimana, la marcia di Écône verso la rottura: lettera di Leone XIV del 24 giugno 2026 che invita a rinunciare alle consacrazioni, rifiuto di Pagliarani, ordinazioni episcopali del 1° luglio (Fellay e de Galarreta consacratori), notifica da parte del Dicastero per la Dottrina della Fede (2 luglio, cardinale Fernández) della scomunica latae sententiae dei sei vescovi coinvolti. La Fraternità compie ora un passo nuovo. Depone ufficialmente un ricorso contro questo decreto.
Due dispacci confermano il deposito: Le Salon Beige (14 luglio 2026) e Catholic News Agency (14 luglio 2026), citando un comunicato del Superiore generale. Il ricorso è stato formalmente presentato l'11 luglio 2026 presso lo stesso Dicastero per la Dottrina della Fede. Contesta la qualificazione di atto di natura scismatica ritenuta dal DDF e invoca lo stato di necessità, già mobilitato da Monsignor Lefebvre nel 1988. La FSSPX chiede la nullità del decreto e l'apertura di un vero e proprio processo canonico contraddittorio.
Il decreto del 2 luglio si basa sul canone 1382 del CIC 1983 (pena latae sententiae per consacrazione episcopale senza mandato pontificio) e sul motu proprio Ecclesia Dei (Giovanni Paolo II, 2 luglio 1988). Il ricorso della FSSPX si basa sui canoni 1323, 4° (stato di necessità) e 1324, 8° (errore di diritto invincibile). La procedura canonica si svolge in due tempi: prima una petitio revocationis indirizzata all'autore del decreto (canone 1734), qui il DDF stesso; poi, in caso di rifiuto, un ricorso al superiore gerarchico (canone 1737) che, per un atto di un dicastero, si dirige infine verso la Segnatura apostolica (canone 1445). Il punto dottrinale è antico: Roma, sotto Giovanni Paolo II come sotto Benedetto XVI (Ut unum sint, n° 11), non ha mai riconosciuto uno stato di necessità permanente come fondamento di un ministero parallelo.
Tre posti in gioco. Prima di tutto la chiarezza canonica: se il ricorso arriva fino alla Segnatura apostolica, tribunale supremo della Chiesa, la sua sentenza farà dottrina. Poi la carica sacramentale: nel frattempo, i fedeli rimangono legati agli avvertimenti del DDF sulla validità ma illiceità dei sacramenti. Infine il posto del dialogo: Roma risponderà in diritto o con la prolungazione del pastorale offerto da Fernández?
L'invocazione dello stato di necessità (canone 1323) presuppone un pericolo imminente per l'anima, non un giudizio soggettivo sulla crisi dottrinale della Chiesa. Nessun tribunale romano, dal 1988, ha ammesso questa lettura. Il ricorso è quindi piuttosto un atto politico e mediatico che una via giuridica probabile di conclusione. Angolo morto: il destino dei laici, sul quale le ordinanze romane attuali rimangono silenziose.
Preghiamo per la Segnatura apostolica e per il ritorno alla piena comunione. Leggiamo Ecclesia Dei (Giovanni Paolo II, 1988) e Ut unum sint (Giovanni Paolo II, 1995): la fedeltà al Successore di Pietro è il fondamento della comunione cattolica. La forma straordinaria del rito romano non è mai stata vietata da Roma come tale. È proprio la secessione che pone problema, non la messa tradizionale.
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Articolo prodotto da intelligenza artificiale, riletto sotto controllo editoriale umano.
FSSPX: Leone XIV lancia un ultimo appello prima del 1° luglio